Prevenzione incendi – Modificato il “Decreto Controlli”: garantita la continuità operativa per i tecnici manutentori in fase di qualificazione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell’Interno 22 settembre 2026, che modifica il DM 1° settembre 2021, cosiddetto “Decreto Controlli”, introducendo importanti disposizioni transitorie per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
Il provvedimento, in vigore dal 25 settembre 2026, inserisce nel DM 1° settembre 2021 il nuovo articolo 6-bis, stabilendo che i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possano continuare a svolgere le attività di manutenzione e controllo sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio ricompresi nelle tipologie oggetto dell’istanza, fino alla conclusione della relativa valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
La disposizione assume particolare rilevanza alla luce dell’entrata in vigore, proprio dal 25 settembre 2026, dell’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori previsto dall’articolo 4 del Decreto Controlli. Il termine era stato da ultimo prorogato con il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2025.
Il risultato recepisce una delle principali esigenze rappresentate dal sistema Confindustria, con il contributo attivo di ANIE, che nei mesi scorsi ha portato all’attenzione delle istituzioni le criticità legate ai tempi di completamento delle procedure di qualificazione, evidenziando la necessità di garantire la continuità delle attività di manutenzione e, al contempo, la piena operatività delle imprese del settore.
Sempre il 24 settembre, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare contenente le prime indicazioni operative per la presentazione delle istanze entro il 25 settembre 2026.
Tra gli aspetti affrontati dalla circolare vi è anche la questione del pre-accordo con il soggetto formatore/sede d’esame. Per le istanze trasmesse entro il 25 settembre, qualora il documento non sia ancora disponibile, il candidato potrà allegare sul portale dei Vigili del fuoco una dichiarazione con la quale si impegna a produrlo successivamente, comunque in tempo utile per lo svolgimento della valutazione. In presenza di tale dichiarazione, la mancata disponibilità del pre-accordo al momento della presentazione dell’istanza non impedisce l’avvio dell’istruttoria.
La circolare precisa inoltre che saranno successivamente fornite ulteriori indicazioni per assicurare un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.
ANIE continuerà a seguire l’evoluzione del quadro regolatorio e gli aspetti applicativi della disciplina, fornendo alle imprese associate aggiornamenti sui prossimi sviluppi.